Sono esenti dall'obbligo della iscrizione all'Istituto di cui al precedente articolo i dipendenti degli Enti locali che percepiscono emolumenti inferiori a lire 36.000 annue.4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 aprile 1957, n. 259
4La L. 14 aprile 1957, n. 259 ha disposto (con l'art. 7) che "La retribuzione minima annua di lire 36.000 prevista all'art. 2 della legge 13 marzo 1950, n. 120, per l'iscrizione all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali e' elevata, con decorrenza dal primo giorno nel mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, a lire 90.000, salvi i diritti acquisiti dal personale, in base alle disposizioni dell'articolo suddetto".
Testo vigente dal 18 maggio 1957
