Sono esenti dall'obbligo della iscrizione all'Istituto di cui al precedente articolo i dipendenti degli Enti locali che percepiscono emolumenti inferiori a lire 36.000 annue.4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 aprile 1957, n. 259

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La L. 14 aprile 1957, n. 259 ha disposto (con l'art. 7) che "La retribuzione minima annua di lire 36.000 prevista all'art. 2 della legge 13 marzo 1950, n. 120, per l'iscrizione all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali e' elevata, con decorrenza dal primo giorno nel mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, a lire 90.000, salvi i diritti acquisiti dal personale, in base alle disposizioni dell'articolo suddetto".

Testo vigente dal 18 maggio 1957

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 maggio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1950 al 18 maggio 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 aprile 1957, n. 259

    La L. 14 aprile 1957, n. 259 ha disposto (con l'art. 7) che "La retribuzione minima annua di lire 36.000 prevista all'art. 2 della legge 13 marzo 1950, n. 120, per l'iscrizione all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali e' elevata, con decorrenza dal primo giorno nel mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, a lire 90.000, salvi i diritti acquisiti dal personale, in base alle disposizioni dell'articolo suddetto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-03-13;120~art2 · fonte del testo