Le quantita' di zucchero - espresse in quintali netti di zucchero bianco - di produzione della campagna 1967-68, che possono essere collocate dai produttori sul mercato interno della Comunita' sono le seguenti:

  • a)quantita' collocabili a partire dal 1 luglio 1967: quintali 12.300.000;
  • b)quantita' collocabili a partire dal 10 luglio 1968: quintali 620.000. La ripartizione di detti quantitativi di zucchero tra le imprese saccarifere da effettuarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le finanze, deve essere attuata tenendo conto:
  • a)delle quote di base relative alla produzione di zucchero ottenute mediamente negli anni dal 1961 al 1966 rapportata a complessivi quintali 12.210.302, compreso un quantitativo massimo producibile di quintali 500.000 di zucchero da melasso;
  • b)delle esigenze delle zone agricole colpite da avversita' alluvionali nell'autunno del 1966, riservando agli zuccherifici ubicati in tali zone un quantitativo di quintali 124.000;
  • c)degli investimenti a barbabietola a semina autunnale, riservando agli zuccherifici delle relative zone un quantitativo di quintali 124.000;
  • d)delle particolari necessita' ambientali per il consolidamento della bieticoltura in zone di differenziato ed elevato interesse agronomico, realizzabile mediante la valorizzazione della dimensione e della funzionalita' di zuccherifici locali, per un quantitativo di quintali 461.698.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-06;655~art1 · fonte su Normattiva