Le quantita' di zucchero di produzione della campagna 1967-68 eccedenti i quantitativi di cui all'articolo 1 devono essere riportate, da ciascuna impresa saccarifera, a campagna successiva e non possono essere estratte prima di tale campagna, se non per la esportazione sui mercati dei Paesi terzi. Agli oneri derivanti da tali eccedenze deve essere provveduto mediante trattenuta da effettuarsi sul prezzo dello zucchero, nella misura di lire 1 al chilo-zucchero a carico dei produttori di barbabietole e di lire 2 al chilo-zucchero a carico dei produttori di zucchero. Il Comitato interministeriale dei prezzi e' incaricato di provvedere, mediante propri provvedimenti, per la esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-06;655~art3 · fonte su Normattiva