Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica

Art. 109 — Integrazione del contingente di leva annuo della Regia aeronautica

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[1]Qualora il contingente fornito dalla leva aeronautica per il ruolo servizi, non fosse sufficiente ai bisogni della Regia aeronautica, il quantitativo necessario per il fabbisogno stesso potra' essere integrato mediante l'incorporazione nella Regia aeronautica degli arruolati nella leva di terra previ accordi col Ministero della guerra.

[2]Per sopperire alle necessita' della Regia aeronautica di militari pratici del mare da adibirsi al servizio dei motoscafi a servizi marinareschi in genere, la Regia marina fornira' annualmente alla R. aeronautica scegliendoli dal contingente di reclute della propria leva, un quantitativo di marinai, idonei allo scopo, che sara' determinato anno per anno, in relazione alle necessita' dei servizi previa intesa fra il Ministero dell'aeronautica e quello della marina.

[3]Per le reclute di cui ai precedenti commi si fara' luogo a trasferimento dai ruoli del Regio esercito e della Regia marina a quelli della Regia aeronautica a norma del disposto dell'art. 47.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art109 · fonte del testo