Art. 4 — Soggezione alla leva aeronautica pel ruolo specialisti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 50 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono soggetti alla leva aeronautica, per il ruolo specialisti, i cittadini che, per cognizioni pratiche e teoriche acquisite o per affinita' di mestiere esercitato, siano riconosciuti idonei ad essere impiegati quali specialisti, o aiuto specialisti, presso i reparti ed enti dell'aeronautica, in conformita' di quanto stabilito nel successivo art. 9.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art4 · fonte del testo