Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica

Art. 11 — Durata della permanenza nel ruolo naviganti e nel ruolo specialisti

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I cittadini incorporati nella Regia aeronautica, per il ruolo naviganti o per il ruolo specialisti, che abbiano conseguito il relativo brevetto, al compimento della ferma passano a far parte permanentemente della forza in congedo della Regia aeronautica, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di eta'.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art11 · fonte del testo