Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Art. 11 — Durata della permanenza nel ruolo naviganti e nel ruolo specialisti
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I cittadini incorporati nella Regia aeronautica, per il ruolo naviganti o per il ruolo specialisti, che abbiano conseguito il relativo brevetto, al compimento della ferma passano a far parte permanentemente della forza in congedo della Regia aeronautica, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di eta'.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
