Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica

Art. 12 — Durata della permanenza nel ruolo servizi

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Gli incorporati nella Regia aeronautica in qualita' di avieri di governo o transitati nel ruolo servizi in base all'ultimo comma del seguente art. 15 rimangono a disposizione della Regia aeronautica fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 24° anno di eta' o fino al compimento della ferma di leva se questa terminera' dopo la data suddetta; dopo di che passano a far parte della forza in congedo del Regio esercito. E' fatta eccezione per coloro che, durante la prestazione del servizio, siano stati nominati aiuto specialisti e per coloro che, raggiunto il grado di primo aviere, siano stati all'atto del congedo dichiarati idonei a ricoprire il grado di sergente nel caso di richiamo per mobilitazione generale; essi rimarranno nella forza in congedo della Regia aeronautica fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 55° anno di eta'.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art12 · fonte del testo