Art. 23 — Composizione e votazione del Consiglio di leva aeronautica
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 122 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il Consiglio di leva aeronautica e' composto:
tolto: a) del comandante del Centro di reclutamento e mobilitazione e, in sua assenza, dell'ufficiale dell'Arma aeronautica piu' anziano del Centro stesso, presidente;
tolto: b) di un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, membro;
tolto: c) di un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico o nella impossibilita' di un ufficiale medico delle altre Forze armate ad infine di un medico civile, membro;
tolto: d) di un ufficiale della Regia aeronautica, membro e segretario.
tolto: Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente, salvo la decisione non rifletta idoneita' fisica, nel qual caso prevale il voto dell'ufficiale medico.
tolto: Perche' la seduta sia valida occorre la presenza di almeno tre membri compreso il presidente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art23 · fonte del testo