Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica

Art. 23 — Composizione e votazione del Consiglio di leva aeronautica

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[1]Il Consiglio di leva aeronautica e' composto:

  • a)del comandante del Centro di reclutamento e mobilitazione e, in sua assenza, dell'ufficiale dell'Arma aeronautica piu' anziano del Centro stesso, presidente;
  • b)di un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, membro;
  • c)di un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico o nella impossibilita' di un ufficiale medico delle altre Forze armate ad infine di un medico civile, membro;
  • d)di un ufficiale della Regia aeronautica, membro e segretario.

[2]Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente, salvo la decisione non rifletta idoneita' fisica, nel qual caso prevale il voto dell'ufficiale medico.

[3]Perche' la seduta sia valida occorre la presenza di almeno tre membri compreso il presidente.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art23 · fonte del testo