Art. 27 — Ricorso contro le decisioni dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva aeronautica
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 100 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Contro le decisioni del Consiglio di leva o Commissione mobile di leva e' ammesso il ricorso al Ministero dell'aeronautica entro 90 giorni dalla notifica delle decisioni stesse.
tolto: Il Ministero decide sul ricorso dopo sentito il parere di una Commissione composta:
tolto: a) di un ufficiale generale dell'Arma aeronautica, presidente;
tolto: b) di un consigliere di Stato, membro;
tolto: c) di un magistrato di grado non superiore a quello di consigliere di Corte d'appello, membro;
tolto: d) di due ufficiali superiori dell'Aeronautica, membri;
tolto: e) di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero dell'aeronautica, segretario senza voto.
tolto: I ricorsi presentati non sospendono gli effetti delle decisioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art27 · fonte del testo