Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Art. 27 — Ricorso contro le decisioni dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva aeronautica
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Contro le decisioni del Consiglio di leva o Commissione mobile di leva e' ammesso il ricorso al Ministero dell'aeronautica entro 90 giorni dalla notifica delle decisioni stesse.
[2]Il Ministero decide sul ricorso dopo sentito il parere di una Commissione composta:
- a)di un ufficiale generale dell'Arma aeronautica, presidente;
- b)di un consigliere di Stato, membro;
- c)di un magistrato di grado non superiore a quello di consigliere di Corte d'appello, membro;
- d)di due ufficiali superiori dell'Aeronautica, membri;
- e)di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero dell'aeronautica, segretario senza voto.
[3]I ricorsi presentati non sospendono gli effetti delle decisioni.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
