Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica

Art. 27 — Ricorso contro le decisioni dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva aeronautica

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[1]Contro le decisioni del Consiglio di leva o Commissione mobile di leva e' ammesso il ricorso al Ministero dell'aeronautica entro 90 giorni dalla notifica delle decisioni stesse.

[2]Il Ministero decide sul ricorso dopo sentito il parere di una Commissione composta:

  • a)di un ufficiale generale dell'Arma aeronautica, presidente;
  • b)di un consigliere di Stato, membro;
  • c)di un magistrato di grado non superiore a quello di consigliere di Corte d'appello, membro;
  • d)di due ufficiali superiori dell'Aeronautica, membri;
  • e)di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero dell'aeronautica, segretario senza voto.

[3]I ricorsi presentati non sospendono gli effetti delle decisioni.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art27 · fonte del testo