Art. 29 — Oneri a carico delle Amministrazioni comunali
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[1]Le Amministrazioni dei comuni nei quali le Commissioni mobili di leva debbono tenere le sedute, provvedono i locali per le sedute stesse, gli oggetti di cancelleria e quanto e' necessarlo per l'arredamento, le pulizie, il riscaldamento e l'illuminazione dei locali suddetti.
[2]Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle Amministrazioni comunali.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
