Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Art. 3 — Soggezione alla leva aeronautica pel ruolo naviganti
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Tutti i cittadini riconosciuti idonei per condizioni fisiche, culturali e per attitudini al servizio di pilotaggio aereo, sono soggetti alla leva aeronautica, per il ruolo naviganti, in conformita' di quanto stabilito nei successivi articoli 6, 7 e 8.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
