Art. 30 — Note preparatorie
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[1]Nel mese di gennaio di ciascun anno i Centri di reclutamento e mobilitazione iniziano, con le modalita' indicate nel regolamento, la compilazione di una nota preparatoria dei giovani soggetti alla leva aeronautica legalmente domiciliati nei Comuni della propria giurisdizione che nell'anno stesso compiono il 18° anno di eta'.
[2]Le note preparatorie sono distinte tra naviganti, specialisti e avieri di governo e vengono successivamente aggiornate fino alla pubblicazione della lista definitiva di cui ai successivo art. 31.
[3]Le operazioni di indagini e di controllo per la inclusione nella leva aeronautica di tutti coloro che a termine della presente legge hanno l'obbligo di farvi parte, sono affidate nelle varie giurisdizioni ai rispettivi Comandi di centro.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
