Art. 97 — Pene per l'omissione o l'indebita cancellazione dalle note preparatorie e per l'indebita inclusione nelle stesse
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 77 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque con frodi o con raggiri si renda responsabile di omissioni o di indebita cancellazione di giovani soggetti alla leva aeronautica dalle note preparatorie della medesima, oppure di indebita inclusione nelle note stesse, di giovani senza i requisiti per appartenere alla leva aeronautica, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire millecinquecento, salvo, se vi e' luogo, le pene maggiori per gli ufficiali pubblici, agenti e impiegati dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art97 · fonte del testo