Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Art. 4 — Soggezione alla leva aeronautica pel ruolo specialisti
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Sono soggetti alla leva aeronautica, per il ruolo specialisti, i cittadini che, per cognizioni pratiche e teoriche acquisite o per affinita' di mestiere esercitato, siano riconosciuti idonei ad essere impiegati quali specialisti, o aiuto specialisti, presso i reparti ed enti dell'aeronautica, in conformita' di quanto stabilito nel successivo art. 9.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
