Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Art. 40 — Sospensione degli effetti dell'arruolamento
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Allorquando gli iscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino ricorso ai magistrati ordinari sulla legalita' del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di eta', di diritti civili o di filiazione, sono tenuti sospesi al loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza:
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
