Art. 41 — Decisioni della magistratura ordinaria
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[1]Le questioni di cui al precedente articolo anche se trattisi di iscritti arruolati dalle commissioni mobili di leva, sono giudicate in via d'urgenza dal tribunale nella cui giurisdizione siede il Consiglio di leva.
[2]La decisione del tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento. Contro la stessa e' ammesso il ricorso in appello e contro la pronuncia della Corte di appello e' ammesso il ricorso per cassazione.
[3]Il ricorso in appello o in cassazione non sospende l'esecuzione della decisione del tribunale agli effetti dell'arruolamento.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
