Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Art. 59 — Concessione agli arruolati che abbiano un fratello sotto le armi
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Gli arruolati che all'atto della chiamata alle armi abbiano un fratello consanguineo in servizio di leva; o volontario possono in tempo di pace, ottenere il ritardo della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva, nel primo caso o finche' il fratello trovasi alle armi con la propria classe nell'altro caso.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
