Art. 57 — Concessione agli allievi degli istituti cattolici
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 55 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Possono inoltre ottenere il ritardo alla prestazione del servizio alle armi in tempo di pace, fino al 26° anno di eta', i militari che si trovino come allievi interni in istituti cattolici del Regno o dell'Africa Italiana o dei Possedimenti italiani dell'Egeo, ovvero in istituti cattolici all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art57 · fonte del testo