Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Art. 60 — Concessione ai fratelli consanguinei che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi
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Qualora due fratelli consanguinei debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per atto di leva, uno di essi, su richiesta e designazione della famiglia, puo', in tempo di pace, ottenere il ritardo della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva dell'altro.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
