Art. 93 — Pene per i favoreggiatori del renitenti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Chiunque abbia scientemente nascosto o ammesso al suo servizio un renitente e' punito con la reclusione fino a sei mesi.
tolto: Chiunque abbia scientemente, cooperato alla fuga di un renitente e' punito con la reclusione da un mese ad un anno.
tolto: La stessa pena si applica a chi con colpevoli maneggi abbia impedita o ritardata la presentazione all'esame personale ed all'arruolamento di un iscritto.
tolto: Se il colpevole e' pubblico ufficiale, ministro del culto, agente od impiegato dello Stato, le pena della reclusione puo' estendersi fino a due anni e si applica anche la multa fino a lire duemila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art93 · fonte del testo