Art. 92 — Pene per i renitenti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 164 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I renitenti presentatisi spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono, in tempo di pace, nella pena della reclusione da due a sei mesi, se dal Consiglio di leva siano stati riconosciuti idonei al servizio militare, e nella pena della reclusione fino a tre mesi, se siano stati ritenuti inabili al servizio.
tolto: I renitenti presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza incorrono, in tempo di pace, nella pena della reclusione da sei mesi ad un anno, se riconosciuti idonei alle armi; in quella della reclusione da uno a sei mesi se dichiarati inabili al servizio.
tolto: I renitenti arrestati incorrono, in tempo di pace, nella pena della reclusione da uno a due anni, se dichiarati idonei al servizio militare; e della reclusione da un mese ad un anno, se ritenuti inabili.
tolto: Le pene sopra stabilite sono aumentate fino al doppio in tempo di guerra.
tolto: I renitenti condannati scontano all'atto dell'invio in congedo illimitato la pena loro inflitta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art92 · fonte del testo