Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

Art. 4 — Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto

Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' istituita, presso il Ministero della sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da:

  • a)due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  • b)due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  • c)due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanita';
  • d)due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;
  • e)un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
  • f)un esperto dell'Istituto superiore di sanita';
  • g)un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
  • h)un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
  • i)un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
  • l)tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  • m)due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore;
  • n)un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La commissione di cui al comma 1 e' presieduta dal Ministro della sanita' o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.

Testo vigente dal 13 aprile 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-03-27;257~art4 · fonte su Normattiva