Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 1973 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei premi provvedono, in conformita' delle norme contenute nei menzionati regolamenti comunitari, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura in favore dei quali il Ministro per l'agricoltura e le foreste porra' a disposizione i fondi occorrenti mediante ordini di accreditamento.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-02-02;15~art2 · fonte del testo