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All'onere di lire 8.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede con le disponibilita' risultanti al 1° gennaio 1972 in dipendenza delle autorizzazioni di spesa di cui allo articolo 45, lettera o), della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e all'articolo 2-bis della legge 4 agosto 1971, n. 592, nei limiti, rispettivamente, di lire 3.500 e 5.000 milioni. Per l'anno finanziario 1973 l'onere di lire 8.500 milioni viene fronteggiato con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per dare attuazione alla presente legge.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1973 al 22 dicembre 2008
