Art. 16 — Comitato elettorale circoscrizionale
Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalita' prescritti dal regolamento di cui all'articolo 26. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, e' costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalita' stabilite nel regolamento di cui all'articolo 26. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validita' delle firme e delle liste presentate ((...)). 3 Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parita', prevale il voto del presidente.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 30 maggio 2012, n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2012, n. 118
3Il D.L. 30 maggio 2012, n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2012, n. 118, ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis, lettera b)) che la presente modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.L. medesimo.
Testo vigente dal 31 luglio 2012
