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L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi e' effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale. Per le modalita' delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonche' le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non puo' riesaminare le schede gia' scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.

Testo in vigore dal 27 ottobre 2003 al 31 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:2003-10-23;286~art20 · fonte su Normattiva