Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

Testo vigente dal 27 ottobre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-23;286~art21 · fonte su Normattiva