Art. 21 — Ripartizione dei seggi
Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.
Testo vigente dal 27 ottobre 2003
