Salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 10 le promozioni a ruolo aperto nei ruoli organici del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza senza demerito nella qualifica inferiore prescritto dalle vigenti disposizioni. Dette promozioni sono disposte con provvedimenti adottati: dal direttore compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il personale degli uffici compartimentali e degli organi periferici dipendenti. Il direttore compartimentale di Roma e competente anche per le promozioni a ruolo aperto del personale degli organi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; dal direttore centrale del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per il personale dell'Azienda medesima. Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni saranno determinati previo parere della competente commissione centrale del personale di cui al precedente articolo 9 i criteri da osservarsi per il conferimento delle promozioni previste dal presente articolo. Fino alla istituzione di ciascuna direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni le attribuzioni previste dal presente articolo sono devolute al direttore centrale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Testo vigente dal 8 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;325~art25 · fonte su Normattiva