Tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera del personale docente universitario, con esclusione di quelli di cui al comma successivo, sono devoluti alla competenza dei rettori delle universita' e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria. In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:

  • a)la ripartizione dei posti di organico e i concorsi a posti di docente;
  • b)il conferimento delle nomine e della conferma in ruolo;
  • c)i trasferimenti;
  • d)le autorizzazioni alla concessione delle aspettative per motivi sindacali;
  • e)i comandi e i collocamenti fuori ruolo.

Testo vigente dal 8 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;808~art1 · fonte su Normattiva