Art. 1 — Attribuzioni relative al personale docente universitario
Tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera del personale docente universitario, con esclusione di quelli di cui al comma successivo, sono devoluti alla competenza dei rettori delle universita' e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria. In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:
- a)la ripartizione dei posti di organico e i concorsi a posti di docente;
- b)il conferimento delle nomine e della conferma in ruolo;
- c)i trasferimenti;
- d)le autorizzazioni alla concessione delle aspettative per motivi sindacali;
- e)i comandi e i collocamenti fuori ruolo.
Testo vigente dal 8 novembre 1977
