Art. 21 — Concorsi regionali o provinciali
I concorsi per l'accesso al ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici e al ruolo organico della carriera di concetto dei geometri possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o province e tutti i cittadini possono parteciparvi. I vincitori non possono conseguire trasferimenti a domanda dalla sede cui sono stati assegnati, se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di assunzione.
Testo vigente dal 8 aprile 1968
