Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al precedente articolo 8, commi secondo e terzo, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende per "titolo di studio prescritto per la categoria e il profilo professionale di provenienza", rispettivamente:

  • a)la licenza della scuola elementare ai fini dell'accesso alle categorie II e III;
  • b)la licenza della scuola dell'obbligo per l'accesso alla categoria IV;
  • c)il diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado per l'accesso alle categorie V, VI e VII, integrato per l'accesso ai profili professionali di perito, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, o di revisore tecnico, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dalle speciali abilitazioni rilasciate dalle due aziende a seguito di appositi corsi. Resta fermo l'obbligo del possesso del titolo di studio normalmente prescritto per l'accesso agli altri profili professionali del personale tecnico. Ai fini dell'accesso alla III categoria, per gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere e' sufficiente il possesso della licenza della scuola elementare.

Testo vigente dal 7 aprile 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-04-03;101~art31 · fonte su Normattiva