Norme relative alle locazioni degli immobili urbani
Art. 8 — null
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Le somme sotto qualsiasi forma corrisposte dal conduttore o subconduttore in violazione dei divieti di aumento o che superino i limiti previsti dal comma precedente, possono essere computate in conto pigione o ripetute con azione proponibile fino a 6 mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1969 al 16 dicembre 2010
