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Le somme sotto qualsiasi forma corrisposte dal conduttore o subconduttore in violazione dei divieti di aumento o che superino i limiti previsti dal comma precedente, possono essere computate in conto pigione o ripetute con azione proponibile fino a 6 mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1969 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-11-26;833~art8 · fonte su Normattiva