Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, l'accertamento fiscale, trasferito in un procedimento avente carattere e finalita` assai differenti, puo` avere soltanto valore dimostrativo e va percio` soggetto all'apprezzamento del giudice attraverso il contraddittorio delle parti. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma quarto, L. 26 novembre 1969 n. 833, modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in L. 18 dicembre 1970 n. 1034, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui, in tema di blocco dei canoni di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, attribuendo al conduttore la possibilita` di dimostrare le proprie condizioni economiche mediante la produzione di un certificato attestante la sua iscrizione a ruolo, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito non inferiore a sei milioni di lire, nega al locatore la facolta` di fornire la prova della inattendibilita` dell'accertamento fiscale. - cfr. S.n. 132/1972; 225/1976.
Art. 7 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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4 versioni dal 1969
urn:nir:stato:legge:1969-11-26;833~art7 · fonte su Normattiva