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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5.200 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede coi normali stanziamenti sui capitoli 4117 (quanto a 2.900 milioni) e 4118 (quanto a 2.300 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976. All'onere relativo per l'anno finanziario 1977, valutato in lire 8.250 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario 1977. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1977 al 22 dicembre 2008
