Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È inammissibile la questione di legittimita` costituzionale sollevata dal giudice a quo, adito ai sensi dell'art. 700 c.p.c., dopo che i convenuti avevano proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, per effetto del quale era stato privato di ogni competenza a conoscere e a disporre della o sulla questione giurisdizionale e non era quindi piu` legittimato a compiere atti del procedimento fatta eccezione per quelli urgenti di cui all'art. 48 c.p.c. e ai quali, nella specie, non erano applicabili le norme oggetto della proposta questione di legittimita` costituzionale. (Inammissibilità della questione concernente gli artt. 5 e 6 d.l. n. 580 del 1973, convertito in legge n. 766 del 1973 e l'art. 1., comma terzo, della legge n. 21 del 1977). - v. Sentt. nn. 221/1972, 135/1976, 118/1976, 186/1976, 43/1977
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 9 cost. · Art. 33 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1977
urn:nir:stato:legge:1977-02-04;21~art1 · fonte su Normattiva