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All'onere di lire 200 milioni, di cui al precedente articolo, si provvede - in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 - a carico dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 1 giugno 1965 al 22 dicembre 2008
