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[1]L'Amministrazione per conto della quale si e' proceduto alla requisizione e' autorizzata a corrispondere agli armatori o proprietari delle navi o dei galleggianti requisiti acconti, nella misura massima di otto decimi, sull'ammontare delle indennita' di requisizione gia' maturate.

[2]La determinazione delle suddette indennita', agli effetti del pagamento degli acconti, e' fatta a giudizio insindacabile dell'Amministrazione per conto della quale si e' proceduto alla requisizione salvo conguaglio, all'atto del pagamento del saldo, in base alla relativa documentazione prevista dalla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154.

Testo in vigore dal 24 luglio 1942 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1942-05-12;797~art3 · fonte del testo