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Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificaioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

Abrogato dal 22 dicembre 2008

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1942 al 22 dicembre 2008. 85 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: L'Amministrazione per conto della quale si e' proceduto alla requisizione e' autorizzata a corrispondere agli armatori o proprietari delle navi o dei galleggianti requisiti acconti, nella misura massima di otto decimi, sull'ammontare delle indennita' di requisizione gia' maturate.

tolto: La determinazione delle suddette indennita', agli effetti del pagamento degli acconti, e' fatta a giudizio insindacabile dell'Amministrazione per conto della quale si e' proceduto alla requisizione salvo conguaglio, all'atto del pagamento del saldo, in base alla relativa documentazione prevista dalla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-05-12;797~art3 · fonte del testo