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I sottotenenti maestri direttori della banda dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi musicali della Marina e dell'Aeronautica nonche' delle bande della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza conseguono i gradi di tenente, di capitano e di maggiore al compimento della permanenza nel grado rivestito rispettivamente di anni due, di anni otto e di anni sei.

Testo in vigore dal 16 novembre 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-10-13;1163~art1 · fonte del testo