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Gli ufficiali maestri direttori delle bande e dei Corpi musicali di cui all'articolo precedente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' compiuto gli anni di permanenza nel grado rivestito stabiliti all'articolo stesso; sono promossi al grado superiore con decorrenza dalla data anzidetta.
Testo in vigore dal 16 novembre 1961 al 9 ottobre 2010
