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Per i bovini da macello la durata della vaccinazione antiaftosa e' portata a dodici mesi, a condizione che gli animali siano stati vaccinati almeno due volte e abbiano subito l'ultima vaccinazione da non oltre dodici mesi e provengano da uno Stato membro nel quale gli animali della specie bovina siano sottoposti annualmente alla vaccinazione antiaftosa e sul quale si procede alla macellazione sistematica dei bovini colpiti da afta epizootica. Il Ministero della sanita' indichera' di volta in volta i Paesi per i quali si applica tale disposizione.

Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 9 luglio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;397~art13 · fonte su Normattiva