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Il Ministero della sanita' comunica alla commissione della Comunita' economica europea ed alle autorita' centrali competenti degli altri Stati membri l'elenco dei posti di confine che devono essere utilizzati per l'introduzione di animali della specie bovina e suina nel territorio nazionale. Sempreche' le disposizioni di polizia veterinaria siano rispettate, la scelta dei posti di frontiera terra' conto dei circuiti di commercializzazione e di tutti i modi di trasporto utilizzabili.

Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 9 luglio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;397~art14 · fonte su Normattiva