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Qualora vi sia pericolo della propagazione in Italia di malattie degli animali in seguito all'introduzione dal territorio di uno Stato membro di animali bovini o suini, con apposita ordinanza del Ministro per la sanita' potranno essere prese le seguenti misure:
- a)divieto e limitazione temporanei alla introduzione di alimenti bovini e suini provenienti dalle zone del territorio dello Stato speditore in cui la malattia si sia manifestata, qualora insorga una malattia epizootica;
- b)divieto o limitazione temporanei alla introduzione di animali bovini o suini provenienti dall'intero territorio dello Stato speditore, qualora una malattia epizootica assuma un carattere estensivo o nel caso di una comparsa di una nuova malattia grave e contagiosa degli animali. Le misure di cui sopra dovranno essere portate dal Ministero della sanita' a conoscenza della commissione della Comunita' economica europea e degli altri Stati membri della Comunita' entro dieci giorni feriali con l'indicazione dei motivi. Il Ministro per la sanita' puo' modificare con propria ordinanza le suddette misure restrittive per assicurarne il coordinamento con quelle adottate dagli Stati membri oppure revocarle, in conformita' di quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della direttiva n. 71/285/CEE del 19 luglio 1971. Analogamente il Ministro per la sanita' adotta misure di divieto o di limitazione temporanei alla introduzione di animali delle specie bovina e suina provenienti dall'area comunitaria, in conformita' delle disposizioni previste al paragrafo 4 dell'articolo 7 e all'articolo 8 della predetta direttiva. Il Ministero della sanita' comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla commissione della Comunita' economica europea l'insorgenza sul territorio nazionale delle malattie della specie bovina e suina a carattere epizootico; deve inoltre segnalare immediatamente l'estinzione della malattia.
Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 9 luglio 1999
