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Continuano ad avere applicazione anche nei riguardi degli Stati membri della Comunita' economica europea le disposizioni dell'ordinamento nazionale concernenti il divieto di introdurre nel territorio nazionale animali della specie bovina e suina cui siano state somministrate sostanze ad azione ormonale od antiormonale. Sono parimenti applicate nei confronti degli altri Stati membri della Comunita' economica europea le disposizioni riguardanti l'introduzione nel territorio nazionale:
- a)di animali ai quali siano stati somministrati antibiotici;
- b)di animali da allevamento o da produzione destinati ad esposizioni o di tori da allevamento destinati a centri di fecondazione artificiale, a condizione che le disposizioni stesse si applichino anche all'interno del territorio nazionale. Qualora venga attuato un programma nazionale di profilassi contro una malattia contagiosa della specie bovina e suina non considerata all'allegato E, il Ministro per la sanita' puo' con propria ordinanza disporre che per l'importazione di animali delle specie predette dagli altri Stati membri siano fornite garanzie sanitarie equivalenti a quelle stabilite dal programma nazionale, in conformita' delle norme di cui agli articoli 6 e 8 della direttiva n. 71/285/CEE del 19 luglio 1971 ((; tali garanzie non possono pero' essere richieste per l'introduzione di animali provenienti da uno Stato membro o da una regione indenni dalla leucosi bovina enzootica)).
Testo in vigore dal 3 aprile 1992 al 9 luglio 1999
