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Ai sensi della presente legge si intende per:

  • a)azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllati, situati nel territorio di uno Stato membro, nei quali sono tenuti o abitualmente allevati animali da allevamento, da produzione o da macello; per quanto riguarda le stalle dei commercianti situate nel territorio della Repubblica italiana, devono intendersi come ufficialmente controllate quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'articolo 20 del decreto ministeriale 1 giugno 1968 e dell'articolo 23 del decreto ministeriale 3 giugno 1968 rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre 1968 e n. 234 del 14 settembre 1968;
  • b)animale da macello: l'animale della specie bovina o suina destinato, subito dopo l'arrivo nel Paese destinatario, ad essere condotto direttamente al macello o a un mercato;
  • c)animali da allevamento o da produzione: gli animali delle specie bovina e suina diversi da quelli menzionati alla lettera b), in particolare quelli destinati all'allevamento, alla produzione di latte, di carne o al lavoro;
  • d)allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto I;
  • e)allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II A 1;
  • f)allevamento bovino indenne da brucellosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II A 2;
  • g)suino indenne da brucellosi: l'animale delle specie suina che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II B 1;
  • h)allevamento suino indenne da brucellosi: allevamento suino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II B 2;
  • i)zona indenne da epizoozia: la zona di un diametro di 20 chilometri, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si e' avuto da almeno trenta giorni prima del carico:
  • 1)per gli animali della specie bovina: alcun caso di afta epizootica,
  • 2)per gli animali della specie suina: alcun caso di afta epizootica, di peste suina o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);
  • j)malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato E;
  • k)veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorita' centrale competente dello Stato membro; per la Repubblica italiana deve intendersi il veterinario provinciale;
  • l)Paese speditore: lo Stato membro dal quale gli animali delle specie bovina e suina sono spediti verso un altro Stato membro;
  • m)Paese destinatario: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti gli animali della specie bovina e suina provenienti da un altro Stato membro.

Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 3 aprile 1992

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;397~art2 · fonte su Normattiva