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[1]Ai sensi della presente legge si intende per:
- a)azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante ufficialmente controllati, situati nel territorio di uno Stato membro, nei quali sono tenuti o abitualmente allevati animali da allevamento, da produzione o da macello; per quanto riguarda le stalle dei commercianti situate nel territorio della Repubblica italiana, devono intendersi come ufficialmente controllate quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'articolo 20 del decreto ministeriale 1 giugno 1968 e dell'articolo 23 del decreto ministeriale 3 giugno 1968 rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 13 settembre 1968 e n. 234 del 14 settembre 1968;
- b)animale da macello: l'animale della specie bovina o suina destinato, subito dopo l'arrivo nel Paese destinatario, ad essere condotto direttamente al macello o a un mercato;
- c)animali da allevamento o da produzione: gli animali delle specie bovina e suina diversi da quelli menzionati alla lettera b), in particolare quelli destinati all'allevamento, alla produzione di latte, di carne o al lavoro;
- d)allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto I;
- e)allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, capitolo II lettera A, punti 1 o 1- bis));
- f)allevamento bovino indenne da brucellosi: allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II A 2;
- g)suino indenne da brucellosi: l'animale delle specie suina che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II B 1;
- h)allevamento suino indenne da brucellosi: allevamento suino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, punto II B 2;
- i)zona indenne da epizoozia: la zona di un diametro di 20 km, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si e' avuto da almeno trenta giorni prima del carico:
- 1)per gli animali della specie bovina: alcun caso di afta epizootica;
- 2)per gli animali della specie suina: alcun caso di afta epizootica, di peste suina, di malattia vescicolare dei suini o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);
- j)malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato E;
- k)veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorita' centrale competente dello Stato membro; per la Repubblica italiana deve intendersi il veterinario provinciale;
- l)Paese speditore: lo Stato membro dal quale gli animali delle specie bovina e suina sono spediti verso un altro Stato membro;
- m)Paese destinatario: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti gli animali della specie bovina e suina provenienti da un altro Stato membro.
- n)regione: parte del territorio di superficie minima di 2000 km(Elevato al Quadrato) e comprendente almeno una delle seguenti circoscrizioni amministrative:
[2]- per il Belgio: Province/Provincie, - per la Germania: Regierungbezirk, - per la Danimarca: Amt o isola, - per la Francia: Departement, - per l'Italia: Provincia, - per il Lussemburgo: - per i Paesi Bassi: Provincie, - per il Regno Unito: - per l'Inghilterra, il Galles e l'Irlanda del Nord: County, - per la Scozia: District o Island Area, - per l'Islanda: County;
- o)azienda ufficialmente indenne da peste suina, un'azienda:
- 1)in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi;
- 2)in cui non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi;
- 3)in cui la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata da almeno dodici mesi;
- 4)che si trovi al centro di una zona con un raggio di 2 km in cui la peste suina, non sia stata accertata almeno negli ultimi dodici mesi;
- p)Stato membro o regione ufficialmente indenne da peste suina, uno Stato membro o una regione:
- 1)in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi;
- 2)in cui la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata da almeno dodici mesi;
- 3)in cui le aziende non presentano suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi;
- q)Stato membro, regione o azienda indenne da peste suina, uno Stato membro, una regione o un'azienda in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi;
- r)allevamento indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento che soddisfa le condizioni previste all'allegato G, capitolo I, lettera A;
- s)Stato membro o regione indenne da leucosi bovina enzootica: una regione o uno Stato membro che soddisfa i requisiti fissati nell'allegato G, capitolo I, lettera B. ((t) centro di raccolta: qualsiasi luogo, comprese le aziende e i mercati, nel quale sono raggruppati i bovini e i suini provenienti da diverse aziende di origine, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi intracomunitari, dotato delle necessarie attrezzature e installazioni per accogliere gli animali e posto sotto il controllo del veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale territorialmente competente; quest'ultimo provvede affinche' il centro di raccolta, prima dell'inizio di ogni ciclo di attivita', sia completamente svuotato dagli animali, pulito e disinfettato secondo le istruzioni da lui impartite. Ai fini degli scambi intracomunitari, il centro di raccolta deve essere autorizzato dal Ministero della sanita')).
Testo in vigore dal 25 marzo 1999 al 9 luglio 1999
