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All'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, viene aggiunto il seguente comma: "Il raggio della zona infetta stabilita attorno ai ricoveri e localita' infetti non puo' essere comunque inferiore a due chilometri".
Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 13 luglio 1988
