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((All'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 'Il raggio della zona infetta stabilita intorno ai ricoveri o localita' infetti non puo' essere inferiore a tre chilometri')).
Testo in vigore dal 13 luglio 1988 al 9 luglio 1999
